Massimali RCA 2026: limiti legge e superamento
Massimali minimi RCA ex art. 128 CAP: €6.450.000 per danni a persone, €1.300.000 per cose. Cosa succede al superamento e quando interviene il FGVS.
Massimali RCA 2026: limiti legge e superamento
I massimali minimi di legge definiscono il perimetro entro cui la compagnia di assicurazione risponde direttamente al danneggiato in un sinistro RC Auto. Conoscere questi valori — e sapere cosa accade quando vengono superati — è una competenza operativa irrinunciabile per chi gestisce pratiche di infortunistica stradale ad alto valore.
I massimali minimi di legge ex art. 128 CAP
L'art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private fissa i massimali minimi che ogni polizza RCA deve obbligatoriamente garantire. Sono soglie inderogabili verso il basso: la polizza effettivamente contrattata può prevedere importi superiori, mai inferiori.
I valori vigenti sono:
- €6.450.000 per sinistro, per danni a persone (qualunque sia il numero dei danneggiati)
- €1.300.000 per sinistro, per danni a cose
L'unità di riferimento è il sinistro, non il singolo danneggiato. Nei sinistri con pluralità di vittime, l'intero importo di €6.450.000 è la capienza complessiva disponibile per tutti i danneggiati dello stesso evento — non un tetto individuale replicabile per ciascuno.
€6.450.000 per danni a persone: cosa copre
Il massimale persone copre tutte le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale riferibili alle lesioni fisiche e ai decessi: danno biologico, danno morale, danno patrimoniale da inabilità temporanea e permanente, perdita parentale. Non esiste una gerarchia normativa che imponga di liquidare prima le lesioni fisiche e poi le voci patrimoniali: la capienza complessiva è unica e si esaurisce con i pagamenti effettuati a qualunque titolo a favore dei danneggiati.
La distinzione tra massimale minimo di legge e massimale di polizza effettivamente contrattato è operativamente rilevante: veicoli commerciali, flotte aziendali e molte polizze individuali prevedono massimali significativamente superiori. Il primo atto in ogni pratica ad alto valore è verificare il massimale della specifica polizza, non assumere il minimo legale come limite assoluto.
€1.300.000 per danni a cose: perimetro e limiti
Il massimale cose copre i danni materiali ai veicoli coinvolti e alle cose trasportate. È separato dal massimale persone: l'esaurimento del massimale cose non intacca la capienza disponibile per i danni a persone e viceversa.
Nei sinistri con soli danni a cose — tipicamente tamponamenti lievi o urti in manovra — il massimale di €1.300.000 è raramente a rischio. Il tema del superamento diventa rilevante in sinistri che coinvolgono veicoli di pregio, merci ad alto valore o più automezzi commerciali.
Come si calcola il massimale disponibile per sinistro
Quando un sinistro genera danni a più soggetti, il massimale persone si distribuisce tra i vari aventi diritto secondo i criteri di liquidazione ordinari. La compagnia risponde fino alla capienza complessiva di €6.450.000; oltre quella soglia, cessa l'obbligo diretto di garanzia della polizza.
Più danneggiati nello stesso sinistro
In presenza di più danneggiati, ciascuno può agire in via diretta ai sensi dell'art. 144 CAP nei limiti della propria quota di danno. Se la somma dei risarcimenti individuali supera il massimale complessivo, la compagnia non è tenuta a integrare la differenza: ciascun danneggiato riceve una quota proporzionalmente ridotta, con il diritto di agire per l'eccedenza direttamente sul patrimonio personale del responsabile civile.
Concorso di colpa e responsabilità solidale
Il concorso di colpa tra conducenti ai sensi dell'art. 2054 c.c. incide sulla misura del risarcimento spettante a ciascun danneggiato ma non modifica il massimale disponibile della singola polizza. Nella responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. — quando più soggetti concorrono alla causazione del sinistro — il danneggiato può agire per l'intero importo contro ciascun corresponsabile, nei limiti del rispettivo massimale di polizza. Il diritto di regresso tra i corresponsabili opera sul piano interno, senza interferire con la posizione del danneggiato.
Quando il danno supera il massimale
Il superamento del massimale non è uno scenario astratto. Nelle macrolesioni gravi (IP superiore al 50%), nei sinistri mortali con pluralità di congiunti e nei maxi-sinistri che coinvolgono più veicoli, l'esposizione complessiva può avvicinarsi o superare la soglia dei €6.450.000.
Esclusione dalla CARD e passaggio alla procedura ordinaria
Il superamento del massimale è una delle cause di esclusione dalla procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP. Quando il valore del danno eccede la capienza della polizza del responsabile, il sinistro esce dalla gestione CARD e torna alla procedura ordinaria ex art. 148 CAP, con l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia del responsabile ai sensi dell'art. 144 CAP.
Responsabilità patrimoniale diretta del responsabile civile
Per la quota di danno che eccede il massimale, il danneggiato può agire direttamente sul patrimonio personale del responsabile civile ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c. La compagnia non risponde dell'eccedenza: il rapporto si sposta dal piano assicurativo a quello della responsabilità civile ordinaria. In pratica, per il professionista che assiste il danneggiato, questo scenario implica l'avvio parallelo di due azioni: una verso la compagnia fino a capienza del massimale, una verso il responsabile per il residuo.
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), disciplinato dall'art. 150 CAP, interviene in ipotesi specifiche nelle quali la copertura assicurativa ordinaria è assente o insufficiente. Non è un meccanismo automatico di integrazione del massimale esaurito: opera in casistiche tipizzate dalla legge.
Casistica di intervento del FGVS
Le ipotesi principali di intervento del FGVS sono:
- Sinistro causato da veicolo non identificato (pirata della strada): il Fondo risarcisce i danni a persone; i danni a cose sono risarcibili solo se vi sono contestualmente danni a persone di non lieve entità
- Sinistro causato da veicolo non assicurato: il Fondo risarcisce sia i danni a persone sia i danni a cose
- Sinistro causato da veicolo assicurato con compagnia posta in liquidazione coatta: il Fondo subentra nella gestione delle liquidazioni pendenti
- Sinistro causato da veicolo estero in circolazione temporanea non coperto da valida assicurazione: il Fondo interviene secondo le modalità convenzionali
La gestione operativa del FGVS è affidata alla Consap S.p.A. per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Massimali applicabili nelle ipotesi FGVS
Il FGVS non applica massimali propri superiori a quelli di legge: i limiti di intervento corrispondono ai massimali minimi ex art. 128 CAP (€6.450.000 persone / €1.300.000 cose). Non costituisce quindi uno strumento di integrazione dell'eccedenza rispetto al massimale esaurito di una polizza ordinaria: in quell'ipotesi il FGVS non interviene.
Termini procedurali applicabili: quadro di riferimento
La scelta della procedura applicabile — CARD o ordinaria — dipende dalle caratteristiche del sinistro e condiziona i termini entro cui la compagnia è tenuta a formulare l'offerta risarcitoria. La tabella seguente riepiloga le situazioni operative più frequenti nei sinistri sotto massimale, con i termini certificati ex artt. 148 e 149 CAP.
| Situazione | Procedura | Termine offerta | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Sinistro sotto massimale — CARD, con CID congiunto, danni a cose | Art. 149 CAP | 30 giorni | Art. 149 CAP |
| Sinistro sotto massimale — CARD, senza CID, soli danni materiali | Art. 149 CAP | 60 giorni | Art. 149 CAP |
| Sinistro sotto massimale — CARD, con lesioni personali | Art. 149 CAP | 90 giorni | Art. 149 CAP |
| Sinistro sotto massimale — procedura ordinaria, danni a cose (regola generale) | Art. 148 CAP | 60 giorni | Art. 148 c.1 CAP |
| Sinistro sotto massimale — procedura ordinaria, danni a cose con CID congiunto | Art. 148 CAP | 30 giorni | Art. 148 c.1 CAP |
| Sinistro sotto massimale — procedura ordinaria, lesioni personali o decesso | Art. 148 CAP | 90 giorni | Art. 148 c.2 CAP |
Per le ipotesi di superamento del massimale e di intervento del FGVS, i termini procedurali seguono percorsi distinti non tipizzati negli artt. 148 e 149 CAP: si rimanda alle sezioni dedicate dell'articolo.
Scenari tipici di avvicinamento al massimale
La tabella seguente mappa le tipologie di sinistro più frequenti in relazione al rischio concreto di avvicinamento o superamento del massimale persone di €6.450.000.
| Tipologia sinistro | Stima esposizione | Rischio superamento massimale | Strumento di verifica |
|---|---|---|---|
| Tamponamento, lesioni lievi (IP 1%–9%) | €5.000–€30.000 | Assente | Tabelle Ministeriali D.M. 18/07/2025 |
| Lesione macropermanente media (IP 15%–30%) | €80.000–€250.000 | Trascurabile | Tabelle TUN 2025 / Milano 2024 |
| Lesione macropermanente grave (IP 40%–60%) | €400.000–€1.200.000 | Basso, monitorare | Tabelle TUN 2025 |
| Lesione gravissima (IP > 70%, tetraplegici) | €2.000.000–€4.500.000 | Significativo | Tabelle TUN 2025 + perizia patrimoniale |
| Sinistro mortale con 4–6 congiunti | €1.500.000–€3.500.000 | Medio-alto | Tabelle Milano 2024 / Roma 2025 |
| Maxi-sinistro pluriveicolari (5+ persone lese) | Variabile, potenzialmente > €6.450.000 | Concreto | Quantificazione analitica per ciascun danneggiato |
Fonte massimali: art. 128 CAP. I range di esposizione sono stime illustrative costruite applicando i valori puntuali delle Tabelle TUN 2025 (macrolesioni RC Auto post 05/03/2025) e delle Tabelle Milano 2024 (sinistri ante tale data) a scenari tipici per fascia di IP. Non rappresentano valori tabellari diretti: la quantificazione puntuale dipende da IP, età e voci patrimoniali del caso concreto.
Nei sinistri mortali con pluralità di congiunti aventi diritto al risarcimento da perdita parentale, la somma delle singole liquidazioni — calcolate per ciascun congiunto sulla base del punto base tabellare e del grado di parentela — può avvicinarsi in modo significativo alla capienza complessiva del massimale persone, specialmente in presenza di nuclei familiari numerosi.
Implicazioni operative per il professionista
La gestione di una pratica ad alto valore impone la verifica del massimale di polizza come atto preliminare obbligatorio, prima di impostare qualsiasi strategia negoziale. Tre verifiche operative essenziali:
Prima verifica — massimale effettivo di polizza: il dato rilevante è il massimale della specifica polizza contrattata, non il minimo di legge: verificarlo in fase di apertura sinistro è il primo atto operativo in ogni pratica ad alto valore.
Seconda verifica — esposizione complessiva del sinistro: quando più soggetti sono danneggiati nello stesso evento, la quantificazione deve essere condotta per ciascuno prima di avviare la negoziazione, per mappare l'esposizione complessiva rispetto al massimale disponibile.
Terza verifica — presenza di polizze eccedenza o umbrella: il responsabile civile potrebbe disporre di coperture aggiuntive (polizze eccedenza, umbrella liability) che estendono la capienza oltre il massimale RCA minimo. Verificare questa ipotesi è rilevante nei sinistri con esposizione elevata.
La quantificazione individuale di ogni posizione — indispensabile per stimare il rischio di superamento — richiede l'applicazione delle tabelle corrette per tipologia di danno e data del sinistro, la verifica delle interazioni tra voci patrimoniali e non patrimoniali, e la stima dell'esposizione complessiva del sinistro. Un errore in questa fase può determinare strategie negoziali scorrette o, peggio, accordi che liberano la compagnia prima che il danneggiato abbia incassato quanto effettivamente spettante.
I massimali minimi RCA (€6.450.000 persone e €1.300.000 cose ex art. 128 CAP) definiscono il perimetro entro cui la compagnia risponde direttamente. Superare questa soglia significa attivare percorsi alternativi — azione sul patrimonio del responsabile, intervento del FGVS nelle ipotesi di legge — con implicazioni procedurali e strategiche che richiedono una gestione anticipata, non reattiva.
LexReport calcola in anticipo il rischio di superamento per ogni pratica gestita, incrociando la quantificazione tabellare certificata con il massimale verificato.
LexReport Editorial
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