Procedure e Termini

Art. 148 CAP: termini offerta e procedura liquidazione

Art. 148 CAP: termini 60 e 90 giorni per l'offerta risarcitoria, procedura ordinaria e conseguenze del silenzio. Guida tecnica per professionisti RC Auto.

·9 min·LexReport Editorial
Schema dei termini procedurali dell'art. 148 CAP per la liquidazione del danno RC Auto

Art. 148 CAP: termini offerta e procedura liquidazione

L'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private disciplina i termini entro cui la compagnia deve formulare l'offerta risarcitoria nella procedura ordinaria RC Auto. Conoscere con precisione questi termini — e le condizioni che li modificano — è il primo presidio tecnico per la gestione corretta di ogni pratica e per valutare tempestivamente le conseguenze del silenzio della compagnia.


I termini dell'art. 148 CAP: quadro normativo di riferimento

L'art. 148 CAP definisce due regimi distinti in funzione della natura del danno lamentato: patrimoniale puro (danni a cose) e non patrimoniale con componente personale (lesioni personali e decesso). La distinzione non è facoltativa: determina il termine applicabile e, di conseguenza, il momento a partire dal quale matura l'inadempimento procedurale della compagnia.

Il termine decorre dalla ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia, non dalla data di invio né dalla data del sinistro. La prova della ricezione — raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con ricevuta — è elemento costitutivo della decorrenza: senza data certa di ricezione, il termine non è opponibile.

Danni a cose: 60 giorni come regola generale

Per i sinistri con soli danni materiali, l'art. 148 c.1 CAP fissa in 60 giorni il termine per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione dei motivi per cui non si ritiene di offrire. Questo è il termine ordinario, applicabile ogni volta che non ricorra la condizione specifica prevista dalla norma per la sua riduzione.

La riduzione a 30 giorni: solo con CID congiunto firmato

Il termine si riduce a 30 giorni esclusivamente in presenza di modulo CID (Constatazione Amichevole di Incidente) firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. La condizione è cumulativa: firma di entrambe le parti, non di una sola. In assenza di CID congiunto — per qualsiasi ragione: rifiuto di firma, contestazione, assenza di uno dei conducenti — il termine rimane 60 giorni senza eccezioni.

Tipologia dannoTermine baseCondizione riduzioneTermine ridottoNorma
Danni a cose60 giorniCID congiunto firmato da entrambi30 giorniArt. 148 c.1 CAP
Lesioni personali90 giorniNessunaArt. 148 c.2 CAP
Decesso90 giorniNessunaArt. 148 c.2 CAP
Accettazione/rifiuto offerta30 giorniDalla ricezione dell'offertaArt. 148 c.6 CAP

Fonte: art. 148 CAP — Codice delle Assicurazioni Private


Lesioni personali e decesso: il termine unico di 90 giorni

Per i sinistri con lesioni personali o con esito letale, l'art. 148 c.2 CAP prevede un termine unico di 90 giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria completa. Il termine è uniforme e non ammette articolazioni interne basate sulla gravità delle lesioni o sulla durata della prognosi.

Nessuna distinzione per entità della prognosi

L'art. 148 c.2 CAP non contiene alcuna soglia legata ai giorni di prognosi. Non esiste, nella norma, una distinzione tra lesioni "lievi" e lesioni "gravi" ai fini del termine procedurale. Il termine di 90 giorni si applica indifferentemente a una contusione con prognosi di sette giorni e a una frattura con invalidità permanente del 15%: il parametro è la presenza di una lesione personale, non la sua quantificazione medico-legale.

Questa precisione ha rilievo operativo diretto: qualsiasi riferimento a termini differenziati per soglia di prognosi nell'ambito dell'art. 148 è privo di fondamento normativo e non è opponibile alla compagnia né rilevante in sede giudiziale.

Decorrenza del termine: dalla ricezione della documentazione completa

La richiesta di risarcimento per lesioni personali deve contenere, ai sensi dell'art. 148 c.2 CAP, un insieme preciso di elementi: l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze del sinistro, i dati relativi all'età, all'attività e al reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, e l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di decesso, è richiesto lo stato di famiglia della vittima.

La completezza documentale è determinante ai fini della decorrenza: ai sensi dell'art. 148 c.5 CAP, in caso di richiesta incompleta la compagnia ha 30 giorni per richiedere le integrazioni necessarie, e i termini per l'offerta decorrono nuovamente dalla ricezione della documentazione integrativa. Il professionista che gestisce la pratica deve verificare la completezza del fascicolo prima dell'invio, non dopo la scadenza.


Art. 148 vs art. 149 CARD: quale procedura si applica

La procedura ordinaria ex art. 148 CAP e la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP (CARD) non sono intercambiabili. Operano su ambiti distinti e non si sovrappongono: identificare correttamente la procedura applicabile è il primo passaggio operativo alla ricezione del mandato.

Ambito applicativo della procedura ordinaria

La procedura ex art. 148 CAP si applica quando non ricorrono le condizioni per la CARD. In particolare, la procedura ordinaria è la via obbligata nei sinistri con: più di due veicoli coinvolti, almeno un veicolo non identificato, almeno un veicolo privo di copertura assicurativa, sinistri con veicoli esteri, o quando il danneggiato sia pedone o ciclista privo di veicolo proprio assicurato con una compagnia aderente alla convenzione CARD.

Quando scatta la CARD e quando no

La procedura CARD ex art. 149 CAP si applica ai sinistri tra due veicoli identificati e assicurati, con danneggiato che sia conducente o trasportato sul veicolo non responsabile, entrambe le compagnie aderenti alla convenzione. In questi casi il danneggiato si rivolge alla propria compagnia (gestionaria), non a quella del responsabile (debitrice). I termini della CARD sono autonomi e separati da quelli dell'art. 148: non sono trasferibili da una procedura all'altra.

ElementoProcedura ordinaria (art. 148)Procedura CARD (art. 149)
InterlocutoreCompagnia del responsabilePropria compagnia (gestionaria)
Termine danni a cose (CID congiunto)30 giorni30 giorni
Termine danni a cose (senza CID)60 giorni60 giorni
Termine lesioni personali90 giorni90 giorni
Sinistri con più di 2 veicoliNo
Pedoni/ciclistiNo
Veicoli non assicuratiNo

Fonte: artt. 148 e 149 CAP — Codice delle Assicurazioni Private

Nota: le due procedure sono mutuamente esclusive. Identificare correttamente la procedura applicabile precede qualsiasi calcolo dei termini.


Proponibilità della domanda e prescrizione: due piani distinti

L'art. 148 CAP e la prescrizione ex art. 2947 c.3 c.c. operano su piani giuridici autonomi che si sviluppano in parallelo senza interferenze reciproche. Confonderli — o trattarli come comunicanti — è uno degli errori tecnici più frequenti nella gestione delle pratiche RC Auto.

Art. 145 CAP: cosa disciplina davvero

L'art. 145 CAP disciplina la proponibilità della domanda giudiziale: il danneggiato non può adire il giudice prima che siano decorsi i termini previsti dagli artt. 148 e 149 CAP per la formulazione dell'offerta. L'art. 145 è una condizione di procedibilità dell'azione, non una norma che fissa autonomi termini per l'offerta. Non attribuisce alla compagnia termini propri diversi da quelli degli artt. 148 e 149: li richiama come presupposto per l'ammissibilità del ricorso.

Prescrizione biennale ex art. 2947 c.3 c.c.: piano autonomo e parallelo

Il diritto al risarcimento da sinistro RC Auto si prescrive in 2 anni dal giorno del sinistro ai sensi dell'art. 2947 c.3 c.c. Questo termine prescrizionale è del tutto autonomo rispetto ai termini procedurali degli artt. 148 e 149 CAP: scorre indipendentemente, non è sospeso dall'invio della richiesta risarcitoria né dall'apertura della procedura di liquidazione, e non è interrotto dal silenzio della compagnia.

Il professionista deve monitorare contemporaneamente due scadenze distinte per ogni pratica: il termine procedurale ex art. 148 (60 o 90 giorni dalla ricezione della richiesta) e il termine prescrizionale biennale. L'avvicinarsi della prescrizione impone azioni interruttive autonome — diffida scritta, atto di costituzione in mora, domanda giudiziale — indipendentemente dallo stato della procedura di liquidazione. Due scadenze autonome, due presidi distinti: confonderle espone la pratica su entrambi i fronti.


Conseguenze della mancata offerta nei termini

La compagnia che non formula offerta nei termini previsti dall'art. 148 CAP — né comunica i motivi per cui non ritiene di offrire — espone il danneggiato a una posizione processuale rafforzata e determina conseguenze patrimoniali specifiche a suo carico.

Interessi e mora procedimentale

La compagnia che supera i termini di offerta previsti dall'art. 148 CAP incorre in mora procedimentale. Le somme liquidate dopo la scadenza producono interessi legali a decorrere dalla data della richiesta risarcitoria, per effetto della combinazione tra la disciplina della mora nei commi 6 e seguenti dell'art. 148 CAP e i principi generali in materia di obbligazioni pecuniarie. Il professionista che documenta con precisione la data di ricezione della richiesta — e monitora il decorso del termine — dispone di uno strumento argomentativo diretto sia in sede negoziale che giudiziale.

Accettazione e rifiuto dell'offerta: il termine di 30 giorni ex art. 148 c.6

Una volta ricevuta l'offerta dalla compagnia, il danneggiato ha 30 giorni per accettarla o rifiutarla, ai sensi dell'art. 148 c.6 CAP. Questo termine — distinto e successivo rispetto ai termini di formulazione dell'offerta — ha rilievo strategico: il silenzio del danneggiato oltre i 30 giorni può essere interpretato come accettazione tacita, con conseguenze sulla possibilità di successiva contestazione in sede giudiziale. Il professionista deve gestire attivamente questa finestra, formalizzando per iscritto l'accettazione con riserva o il rifiuto motivato.

Fase proceduraleTermineSoggettoNorma
Formulazione offerta (danni a cose, regola generale)60 giorni dalla ricezione richiestaCompagniaArt. 148 c.1 CAP
Formulazione offerta (danni a cose, CID congiunto)30 giorni dalla ricezione richiestaCompagniaArt. 148 c.1 CAP
Formulazione offerta (lesioni/decesso)90 giorni dalla ricezione documentazione completaCompagniaArt. 148 c.2 CAP
Integrazioni richiesta incompleta30 giorni dalla ricezione richiestaCompagniaArt. 148 c.5 CAP
Accettazione o rifiuto offerta30 giorni dalla ricezione offertaDanneggiatoArt. 148 c.6 CAP
Proponibilità domanda giudizialeDopo scadenza termini 148/149DanneggiatoArt. 145 CAP
Prescrizione diritto al risarcimento2 anni dal sinistroArt. 2947 c.3 c.c.

Fonte: artt. 145, 148 CAP; art. 2947 c.3 c.c.


Gestione operativa delle scadenze in volume

Uno studio che gestisce pratiche RC Auto in volume si trova a monitorare simultaneamente decine di termini procedurali eterogenei: alcune pratiche con solo danno materiale e CID congiunto (30 giorni), altre con lesioni personali (90 giorni), altre ancora con prescrizione imminente che prescinde dalla procedura in corso. La sovrapposizione di questi piani rende il monitoraggio manuale strutturalmente esposto all'errore.

Il rischio non è teorico: un termine art. 148 mancato significa perdita dell'argomento sulla mora procedimentale; un termine di accettazione offerta non gestito può chiudere un caso a condizioni sfavorevoli; una prescrizione non interrotta estingue il diritto.

La procedura CARD ex art. 149 CAP — che si applica alla maggior parte dei sinistri tra privati con veicoli assicurati — non cambia la struttura dei termini ma cambia l'interlocutore: anche in quel perimetro, il monitoraggio delle scadenze richiede la stessa disciplina operativa.


La gestione dei termini dell'art. 148 CAP su decine di pratiche in parallelo è l'anello debole di ogni studio che lavora in volume. LexReport monitora automaticamente le scadenze 30 e 90 giorni per ogni sinistro gestito, segnalando in anticipo le pratiche a rischio.

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Domande frequenti

Qual è il termine entro cui la compagnia deve formulare l'offerta per sinistri con lesioni personali ex art. 148 CAP?
90 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento completa di documentazione, ai sensi dell'art. 148 c.2 CAP. Questo termine è unico per tutte le lesioni personali e i decessi, indipendentemente dalla gravità della prognosi. Non esistono termini ridotti per lesioni di lieve entità nell'art. 148.
Qual è il termine base per danni a cose nell'art. 148 CAP e quando si riduce a 30 giorni?
Il termine base è 60 giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 148 c.1 CAP. Si riduce a 30 giorni esclusivamente in presenza di modulo CID firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. I 30 giorni non sono la regola generale ma la riduzione condizionata all'accordo documentato sulla dinamica del sinistro.
Cosa può fare il danneggiato se la compagnia non formula offerta nei termini dell'art. 148 CAP?
Il mancato rispetto dei termini fa venire meno la condizione di proponibilità della domanda ex art. 145 CAP: il danneggiato può agire immediatamente in giudizio senza attendere ulteriori termini. Inoltre i termini artt. 148/149 non sospendono né interrompono la prescrizione biennale ex art. 2947 c.2 c.c., che continua a decorrere in parallelo e autonomamente.
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